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Provincia Autonoma di Trento - Servizio Trasporti Pubblici

 
 
 
Sorvoli aerei

Sui territori ricompresi a parco naturale, riserva naturale, aree protette e nella parte del Parco dello Stelvio ricompresa in ambito trentino la normativa vigente (legge provinciale 5/1996) vieta l'atterraggio, il decollo e il sorvolo a quota inferiore a 500 m dal suolo. Sul restante territorio provinciale situato a quota superiore a m. 1000 s.l.m. tale legge vieta altresì l'atterraggio, il decollo e il sorvolo a quota inferiore a m. 300 dal suolo

Tali divieti non si applicano ai servizi di interesse pubblico, cioè a quelli considerati di promozione della comunità territoriale di riferimento, con valutazione della necessità e proporzionalità dei voli rispetto allo scopo perseguito, nonché per quelli delle forze armate, pubblica sicurezza, soccorso, etc.

I divieti non si applicano inoltre ai sorvoli effettuati per studio , ricerca e documentazione tecnico scientifica (ad es. realizzazione di documentari) che devono essere preventivamente autorizzati dal Servizio Comunicazioni e Trasporti.

I divieti inoltre non si applicano infine per la necessità di trasporto di materiali o di svolgimento di servizi a carattere igienico sanitario ambientale, per i quali la citata legge prevede solamente l'obbligo di preventiva comunicazione al Servizio parchi (se riguardante parchi naturali) o al comune interessato.

 
Sorvoli aerei
 
 
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