
Il sistema tariffario provinciale prevede il rimborso dei titoli di viaggio extraurbani nei seguenti casi:
- titolo di viaggio di corsa semplice:
a) nei casi di soppressione di linea o corsa per cause imputabili alle aziende (sia Trenitalia S.p.A. che Trentino trasporti esercizio S.p.A.);
b) nei casi di emettitrice automatica non funzionante (per malfunzionamento non previamente comunicato) o di chiusura, nel caso di biglietterie presenziate, non previamente resa nota, in cui l'utente sia costretto ad acquistare biglietto poi coperto dall'acquisto di abbonamento tale da assorbire anche il biglietto stesso;
- abbonamenti:
a) nel caso di titoli di viaggio annuali (esclusi gli abbonamenti studenti a tariffa-famiglia) di tipo extraurbano o di libera circolazione, a prescindere dalle cause, per metà dell'importo pagato, qualora la richiesta sia presentata alla Provincia entro i primi 6 mesi di validità dell'abbonamento stesso;
b) nel caso di abbonamenti per studenti pagati in base all'ICEF (studenti fino alla quinta superiore e universitari con percorsi extraurbani), se una famiglia ha pagato la tariffa massima e presenti successivamente la domanda per ottenere la riduzione della tariffa trasporti, si può accogliere di norma la richiesta di rimborso dell'eventuale differenza riscontrata a seguito del calcolo ICEF se la domanda perviene alla Provincia entro il 31 ottobre dell'anno a cui la tariffa si riferisce.
c) nel caso di abbonamenti per studenti (studenti fino alla quinta superiore) è altresì possibile rimborsare il 50% della tariffa versata in caso di successiva rinuncia, per qualsiasi motivo, formalizzata al Servizio trasporti pubblici con contestuale consegna del documento di legittimazione entro il 31 dicembre dell'anno scolastico a cui si riferiscono.
Ogni altro rimborso di titolo di viaggio viene preventivamente autorizzato dal Servizio trasporti pubblici.
Il sistema tariffario provinciale prevede quanto segue in relazione al rimborso di carta a scalare:
Si procede al rimborso delle carte a scalare nel caso di mancato check out esclusivamente quando l'utente risulta impossibilitato ad effettuare la validazione in discesa causa validatrice non funzionante; in tale caso l'importo da rimborsare, a cura della società sui cui servizi è stato effettuato il viaggio, è pari all'importo di 5 euro. Il rimborso per mancato check out pari a 5 euro viene concesso anche nei casi di corsa soppressa successivamente al check in dell'utente.
Nei casi di furto/smarrimento della carta a scalare nominativa si procede a duplicazione della tessera con recupero del credito.
Non si procede a rimborso di titoli di viaggio semestrali (pensionati o lavoratori e altri).
Non si procede a rimborso nei casi di furto/smarrimento della carta a scalare anonima.